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FEDERAZIONE REGIONALE TICINESE DI PALLAVOLO
I DENOMINAZIONE
Art. 1 – Nome
La Federazione regionale di pallavolo (FRTPV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS. La FRTPV è una sottofederazione della Federazione Svizzera di Pallavolo (FSPV).
Art. 2 – Sede
Sede della FRTPV è al domicilio del Presidente.
Art. 3
La FRTPV è un'associazione apolitica e aconfessionale.
Art. 4 – Scopo
La FRTPV favorisce, sviluppa, coordina e sorveglia la pratica della pallavolo nel Canton Ticino.
Art. 5
Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della FSPV sono impegnativi per la FRTPV e per i suoi membri.
II SOCI
Art. 6
Tutte le società e i gruppi sportivi che praticano la pallavolo possono diventare soci della FRTPV.
Art. 7
La società e i gruppi che desiderano aderire alla FRTPV devono inoltrare domanda scritta al CR, il quale preavvisa le istanze alla FSPV che decide inappellabilmente.
Art. 8 - Dimissioni
I soci che non desiderano più far parte della FSPV devono dame avviso scritto al CR della FRTPV al più tardi 40 giorni prima della fine dell'anno sociale.
Art. 9
Le dimissioni dalla FSPV comportano automaticamente le dimissioni della FRTPV.
Art. 10 - Esclusione
Su proposta del CR all'assemblea dei delegati (AD), un socio potrà essere escluso dalla FRTPV quando non rispetta i suoi obblighi statutari.
Art. 11
L'esclusione dalla FSPV comporta automaticamente l'esclusione dalla FRTPV.
A rt. 12 - Obblighi e diritti
Le dimissioni o l'espulsione non liberano dagli obblighi assunti durante il periodo di appartenenza alla FRTPV. I membri dimissionari o espulsi perdono i loro diritti nei confronti della FRTPV e non possono vantare pretese su quanto concerne il patrimonio della stessa.
III FINANZE
Art. 13 - Entrate
Le entrate della FRTPV sono:a. quote annuali di società e squadre, fissate dall'AD;
b. multe;
c. reddito del patrimonio sociale;
d. eventuali utili derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
e. sovvenzioni e donazioni.
Art. 14 - Responsabilità
La responsabilità della FRTPV è limitata al patrimonio sociale.
Art. 15 - Anno sociale
L'anno sociale inizia il 1. luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.
IV ORGANIZZAZIONE
Art. 16 - Organi
Gli organi della FRTPV sono:
a. l'assemblea dei delegati (AD);
b. il comitato regionale (CR) e le sue commissioni;
c. i revisori dei conti.
Ogni società è obbligata a partecipare all'AD.
I soci non presenti saranno puniti con una multa amministrativa di Fr. 100.- (AD 23.05.1985)
Art. 17 - Assemblea dei delegati (AD)
L'AD è l'organo superiore della FRTPV.
Art. 18 - Validità dell'AD
Per la validità dell'AD occorre la presenza della maggioranza assoluta dei delegati aventi diritto di voto. Questa maggioranza non è più richiesta per la seconda convocazione.
La seconda convocazione avrà luogo mezz'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della prima assemblea.
Art. 19 - Assemblea ordinaria dei delegati
L’assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta l’anno, di regola in giugno: è convocata dal CR.
L’ordine del giorno, corredato da eventuali proposte e dai rapporti, sarà comunicato ai soci almeno 15 giorni prima.
La convocazione avverrà per posta elettronica con richiesta di conferma di ricezione.
La data dell’assemblea verrà resa nota 30 giorni prima mediante pubblicazione sul sito della FRTPV.
Art. 20 - Proposte
Le proposte dei soci destinate all'AD devono essere in possesso del Presidente della FRTPV 40 giorni prima della data dell'AD mediante lettera raccomandata.
Art. 21 - Assemblea straordinaria dei delegati
L'AD straordinaria può essere convocata:
a. quando il CR lo ritiene necessario;
b. quando 1/5 di tutti i soci ne fa richiesta scritta al CR, indicando i motivi.
La convocazione, con l'ordine del giorno e la data dell'AD deve essere inviata ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dell'AD.
Art. 22 - Compiti e competenze dell'AD
I compiti e le competenze dell'AD comprendono:
a. nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori tra i soci delegati non membri del CR;
b. determinazione del diritto di voto dei soci;
c. approvazione del verbale dell'ultima AD;
d. approvazione del Rapporto annuale del presidente;
e. rapporto dei revisori dei conti e approvazione dei conti;
f. determinazione delle quote annue e delle tasse delle squadre;
g. approvazione del preventivo;
h. esame ed eventuale accettazione di proposte e ricorsi;
i. nomina del CR, del suo presidente e dei revisori;
j. nomina di delegati per FAD della FSPV;
k. revisione degli statuti;
l. scioglimento della FRTPV.
Art. 23 - Diritto di voto
Ripartizione dei voti:
a. tutti i soci hanno un delegato per ogni squadra iscritta al campionato fino ad un massimo di 5 voti per socio;
b. ogni delegato ha diritto ad un solo voto;
c. i soci non iscritti al campionato hanno diritto ad un solo delegato. (ADS 09.08.1994)
Art. 24 - Nomina e votazione
Le nomine e le votazioni si svolgono per alzata della scheda di presenza, se la maggioranza assoluta dei delegati presenti non richiede una votazione segreta.
Per tutte le altre votazioni, decide la maggioranza relativa dei voti emessi. In caso di parità decide il presidente del giorno con doppio voto.
Per le nomine decide, al primo la maggioranza assoluta, al secondo turno Ia maggioranza relativa. Eccezione: le decisioni per la revisione degli statuti e lo scioglimento della FRTPV necessitano una maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti.
Non possono prendere decisioni valide, su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.
Art. 25 - Comitato Regionale
II CR e l'organo esecutore della FRTPV.
Dirige la FRTPV e la rappresenta verso i terzi. Redige tutti i regolamenti.
Art. 26 - Composizione del CR
II CR si compone del presidente, di un minimo di 6 membri e di un massimo di 14.
I numero dei componenti del CR verrà stabilito ogni 2 anni dal CR uscente a seconda delle necessità e dovrà essere notificato sull'ordine del giorno dell'AD.
II presidente e gli altri membri vengono nominati dalla AD per Ia durata di 2 anni sono sempre rieleggibili. (ADS 09.08.1994)
Art. 26.1
Ogni società iscritta al CRT dovrà essere rappresentata da un solo membro nel comitato della FRTPV, ma potrà presentare più candidati (sarà eletto quello che raggiungerà più voti).
Unica eccezione ammessa se con accordo tra società si rimpiazza un membro dimissionario. (ADS 09.08.1994)
Nel corso dell'AD i candidati sono posti a votazione.
I candidati che ottengono il maggior numero di voti entrano a far parte del comitato della FRTPV fino al raggiungimento del numero minimo definito dal CR uscente. (ADS 09.08.1994)
I candidati che non vengono eletti in comitato saranno inseriti, in accordo con gli stessi, nelle varie commissioni dallo stesso CR.
Una società che non presenta un candidato si vedrà escluse tutte le proprie squadre dal campionato regionale per un anno. (ADS 09.08.1994)
Art. 26.2
Le società devono avere i candidati proposti presenti di persona, o avere in lord vece una dichiarazione firmata dallo stesso dove accetta di essere candidato per quella società.
Se la società non ha nessun delegato presente potrà far pervenire al presidente della FRTPV il nominativo del suo candidato tramite lettera raccomandata, con allegata la dichiarazione firmata, almeno una settimana prima dell'AD stessa. (ADS 09.08.1994)
Art. 27 - Organizzazione del CR
II CR sceglie nel suo seno il vicepresidente, il segretario, il cassiere e i responsabili delle diverse commissioni. I compiti e le competenze delle commissioni vengono fissate per iscritto.
Art. 28 - Commissioni
II CR può formare delle commissioni o impiegare persone per compiti speciali.
Art. 29 - Revisione
L'AD nomina 2 delegati (non membri del CR) e un sostituto quali revisori per la durata di un anno. Essi procedono alla revisione dei conti e redigono il rapporto di revisione da sottoporre all'AD.
Art. 30 - Giurisdizione
In caso di controversie tra i soci della FRTPV e il CR decide in prima istanza il Comitato Centrale (CC) della FSPV e in ultima istanza il tribunale arbitrale della FSPV.
V REVISIONE DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO
Art. 31
La revisione degli statuti e lo scioglimento della FRTPV pub essere deciso unicamente dall'AD. La revisione e lo scioglimento deve essere votato da almeno 2/3 dei delegati presenti con diritto di voto, purché la trattanda sia nell'ordine del giorno.
Art. 32
La stessa AD decide circa l'impiego del patrimonio sociale.
VI DIVERSI
Art. 33
II presente statuto, approvato dall'AD entra in vigore con l'approvazione da parte del CC della FSPV.